Reclami

L’attenzione dedicata alla nostra Clientela rappresenta il fondamento essenziale dell’attività della Banca, orientata da sempre al perseguimento di un continuo miglioramento della qualità dei servizi e al consolidamento del rapporto fiduciario con la propria clientela.

Banca Galileo aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ai sensi dell’art. 128 bis del D.lgs. n. 385/1993), al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. e all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

Ufficio reclami

Presso Banca Galileo è istituito un Ufficio Reclami, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Generale.
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca per le controversie relative:

  • alle operazioni e servizi bancari,
  • ai rapporti intrattenuti con l’intermediario aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo Unico Bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs n.58 del 1998;
  • all’attività di intermediazione assicurativa svolta.


Il Cliente può inoltrare i propri reclami a:

  • Banca Galileo S.p.A., Ufficio Reclami – Area Segreteria Generale-Legale – Corso Venezia 40, 20121 Milano;
  • fax 02-77887351;
  • indirizzo mail: dir.generale@bancagalileo.it;
  • indirizzo pec: dir.generale@legal.bancagalileo.it;
  • oppure, può consegnare direttamente il reclamo alla filiale dove è intrattenuto il rapporto o a qualsiasi altra struttura organizzativa della Banca.


Per la formulazione del reclamo può essere utilizzato l’apposito Modulo standard presentazione reclamo oppure utilizzando altra forma purché contenente i seguenti elementi:

  • gli estremi del ricorrente;
  • posizione bancaria del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, etc.) contenente ogni riferimento utile a ricostruire l’operazione o le operazioni oggetto di contestazione;
  • i motivi del reclamo;
  • la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del Cliente; se presentato da rappresentante, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.


La Banca comunica l’esito del reclamo al Cliente a mezzo raccomandata A/R sia in caso di accoglimento sia in caso di non accoglimento al massimo entro:

  • 60 giorni dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di operazioni e servizi bancari;
  • 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di servizi di pagamento; se, in situazioni eccezionali, l’intermediario non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termina entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative;
  • 60 giorni dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di servizi ed attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo Unico Bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
  • 45 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto polizze assicurative distribuite dalla Banca.


Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini rispettivamente previsti e sopra indicati, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari

  • all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia.
  • al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
  • altro Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it;


In caso di controversie inerenti servizi e attività d’investimento

  • all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF): presso la Consob, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. L’ACF sostituisce l’Ombudsman – Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it;
  • Ad altro Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it;


In caso di controversie inerenti l’intermediazione assicurativa

  • all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale,21 – 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Il reclamo potrà essere inoltrato tramite PEC, fax o posta ordinaria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ivass.it;
  • per i prodotti finanziario-assicurativi e di capitalizzazione all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la Consob; www.acf.consob.it;
  • ad altro Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.


Banca Galileo S.p.A. pubblica annualmente sul sito internet il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Arbitro Bancario Finanziario

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari e finanziari che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
Per maggiori informazioni sul funzionamento del sistema è possibile accedere al sito internet dell’ABF, www.arbitrobancariofinanziario.it.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.Prima di presentare ricorso all’ABF il cliente deve cercare di risolvere il problema presentando un reclamo scritto all’intermediario. Il cliente può rivolgersi all’ABF solo se l’intermediario non ha risposto al reclamo nei 60 giorni previsti oppure ha dato una risposta non soddisfacente. Non si può presentare ricorso all’ABF se sono trascorsi più di 12 mesi da quando è stato presentato reclamo all’intermediario.Le controversie oggetto del ricorso devono riguardare un’operazione o un servizio bancario o finanziario (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, altri finanziamenti anche per l’acquisto di beni, carte di credito e bancomat e segnalazioni alla Centrale dei Rischi).Se il contrasto sorto con l’intermediario non riguarda la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento), ma servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti), bisogna rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).La controversia deve riguardare operazioni, servizi o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. A partire dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Il limite fissato alla competenza per valore è fissato a 200.000 euro. Per somme superiori, l’ABF non può esaminare il ricorso in quanto supera il limite di valore della competenza del sistema stragiudiziale. Non ci sono invece limiti di importo, se si chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso ed effettuazione del relativo versamento, è possibile accedere al sito internet dell’ABF, https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/index.html.Banca Galileo pubblica in questa sezione la guida di approfondimento su questo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in parole semplici

Conciliazione

È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli “organismi di conciliazione”) l’accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell’accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione.

Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it) .

L’istanza di conciliazione è rivolta all’Organismo da una o più parti interessate alla controversia e va redatta sulla base del modello predisposto dall’Organismo (Istanza di conciliazione) che contiene gli elementi indicati nel Regolamento. L’istanza può essere redatta dalla parte o da un soggetto da costei delegato, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

Per ulteriori informazioni si rimanda al  Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222).

Presso tutte le filiali della Banca è disponibile e asportabile dalla clientela il Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222) e l’istanza di conciliazione.

Arbitro per le Controversie Finanziarie

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie).

Il ricorso all’ACF – totalmente gratuito – può essere presentato online, dopo la registrazione al sito www.acf.consob.it.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) 
Presso tutte le filiali della Banca è disponibile e asportabile la Guida ACF.