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Profilo
Banca Galileo
Carlo Zanetti Presidente
Ezio Ronzoni
AD e Direttore Generale
Renato Gnutti
Socio Fondatore
Domenico Paolini
Responsabile Area Wealth Management
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Ufficio reclami
Ufficio reclami
Presso Banca Galileo è istituito un Ufficio Reclami, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Generale.
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca per le controversie relative:
alle operazioni e servizi bancari,
ai rapporti intrattenuti con l’intermediario aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo Unico Bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs n.58 del 1998;
all’attività di intermediazione assicurativa svolta.
Il Cliente può inoltrare i propri reclami a:
Banca Galileo S.p.A., Ufficio Reclami - Area Segreteria Generale-Legale – Corso Venezia 40, 20121 Milano;
fax 02-77887351;
indirizzo mail:
dir.generale@bancagalileo.it;
indirizzo pec:
dir.generale@legal.bancagalileo.it
;
oppure, può consegnare direttamente il reclamo alla filiale dove è intrattenuto il rapporto o a qualsiasi altra struttura organizzativa della Banca.
Per la formulazione del reclamo può essere utilizzato l’apposito
Modulo standard presentazione reclamo
oppure utilizzando altra forma purché contenente i seguenti elementi:
gli estremi del ricorrente;
posizione bancaria del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, etc.) contenente ogni riferimento utile a ricostruire l’operazione o le operazioni oggetto di contestazione;
i motivi del reclamo;
la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione del Cliente; se presentato da rappresentante, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca comunica l’esito del reclamo al Cliente a mezzo raccomandata A/R sia in caso di accoglimento sia in caso di non accoglimento al massimo entro:
60 giorni dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di operazioni e servizi bancari;
15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di servizi di pagamento; se, in situazioni eccezionali, l'intermediario non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termina entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative;
60 giorni dal ricevimento del reclamo se il reclamo è in materia di servizi ed attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettate al titolo VI del Testo Unico Bancario ai sensi dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
45 giorni nel caso di reclami aventi ad oggetto polizze assicurative distribuite dalla Banca.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini rispettivamente previsti e sopra indicati, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:
In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
, istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del
Testo unico bancario (TUB)
, introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it
, oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.
al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it
o richiesto alla Banca;
altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito
www.giustizia.it;
In caso di controversie inerenti servizi e attività d’investimento
all' Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
: presso la Consob, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. L’ACF sostituisce l’Ombudsman – Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.acf.consob.it;
Ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito
www.giustizia.it;
In caso di controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
all' IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni:
le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale,21 – 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. Il reclamo potrà essere inoltrato tramite PEC, fax o posta ordinaria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ivass.it;
per i prodotti finanziario
-assicurativi e di capitalizzazione all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la Consob;
www.acf.consob.it;
ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito
www.giustizia.it.
Banca Galileo S.p.A. pubblica annualmente sul sito internet il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati.
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2012
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2013
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2014
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2015
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2016
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2017
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2018
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2019
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2020
Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami 2021
Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami 2022
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