Trasparenza
Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza delle relazioni con la clientela sono volte a mettere gli utenti nella condizione di conoscere compiutamente i diritti e gli obblighi che derivano dall'acquisto di prodotti bancari e finanziari (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e dal rapporto con l'intermediario (banca o intermediario finanziario).
Un'informazione chiara e corretta da parte degli intermediari sui prodotti e sui servizi bancari e finanziari previene i rischi di contenzioso con la clientela e di perdita di reputazione; inoltre, la possibilità per gli utenti bancari di conoscere in modo agevole e di scegliere consapevolmente tra le offerte dei diversi operatori, mediante il confronto delle stesse, incentiva la concorrenza e il contenimento dei costi.
Gli obblighi di pubblicità non hanno un valore solo formale ma rilevano sempre più anche nella prospettiva di favorire la correttezza sostanziale delle relazioni tra intermediari e clienti.
Gli intermediari devono rendere noti alla clientela, anche potenziale, le caratteristiche e i costi dei servizi prestati e devono assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni applicate e quelle pubblicizzate. E' essenziale che i clienti siano sempre informati (attraverso idonea comunicazione ai sensi dell'art. 119 del TUB) sull'andamento del proprio rapporto con l'intermediario e, in particolare, sull'effettiva consistenza delle linee di credito delle quali possono disporre.
Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".
Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.B.
In questa sezione del sito sono presenti i principali documenti di trasparenza che possono essere consultati, salvati e stampati e sono anche disponibili presso tutte le filiali di Banca Galileo S.p.A.